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Valore di mercato nelle vendite giudiziarie

E’ con entusiamo che apprendiamo le modifiche introdotte all’Art. 568 del C.P.C. dal Dlgsn.83 del 27 giugno 2015 sulla determinazione del valore dell’immobile in fase di vendita giudiaziaria, in quanto rispecchiano la nota proposta di E-Valuations con le linee guida per la valutazione degli immobili nelle vendite giudiziarie.

DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83* (in G.U. n. 147 del 27 giugno 2015; in vigore in pari data)
o) l’articolo 568 è sostituito dal seguente:

Art. 568 (Determinazione del valore dell’immobile).

Agli effetti dell’espropriazione il valore dell’immobile è determinato dal giudice avuto riguardo al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall’esperto nominato ai sensi dell’articolo 569, primo comma.
Nella determinazione del valore di mercato l’esperto procede al calcolo della superficie dell’immobile, specificando quella commerciale, del valore per metro quadro e del valore complessivo, esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto, e precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d’uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo, nonchè per le eventuali spese condominiali insolute.»;

fonte www.e-valuations.org